Delegazione Italia

ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA – MANTOVA (I)

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE LEON BATTISTA ALBERTI – PARIS (F)

PROTOCOLLO d’ACCORDO

PER LA ISTITUZIONE IN MANTOVA DI UN CENTRO DI STUDI L.B. ALBERTI

Fra

la SOCIÉTÉ INTERNATIONALE LEON BATTISTA ALBERTI, con sede in Parigi, Francia, presso la Maison des Sciences de l’Homme, 54 Bd. Raspail, 6˚ ardt.,
rappresentata dal Prof. Francesco Furlan, suo presidente,
di seguito denominata SOCIÉTÉ,

e

l’ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI, con sede in Mantova, Italia, via dell’Accademia 47,
rappresentata dal Prof. Claudio Gallico, suo presidente,
di seguito denominata ACCADEMIA,

si conviene e statuisce quanto segue:

ART. 1:
La Société istituisce in Mantova un «Centro di studi Leon Battista Alberti», Centro che va inteso come Sezione Nazionale Italiana della medesima Société.

ART. 2:
La sede del «Centro di studi Leon Battista Alberti» è collocata nei locali dell’Accademia, la quale funge da organo patrocinatore.

ART. 3:
Nell’ambito degli obiettivi statutari della Société, il «Centro di Studi Leon Battista Alberti» ha lo scopo di agevolare e promuovere lo studio e la diffusione dell’opera di Leon Battista Alberti, di approfondire lo studio e di sviluppare la conoscenza della vita, della famiglia e dell’ambiente albertiani e, più in generale, della cultura del Rinascimento italiano.

ART. 4:
Al fine di arricchire e potenziare la propria attività, il «Centro di studi Leon Battista Alberti» collabora con enti ed istituzioni pubbliche o private, italiane o non italiane la cui azione si accordi con gli scopi e con l’operato culturale del Centro stesso.
ART. 5:
La direzione del «Centro di studi Leon Battista Alberti» è affidata a personalità meritoria nel campo degli studi umanistico-rinascimentali, con particolare riferimento alla figura di Leon Battista Alberti.
Il Direttore del Centro è nominato congiuntamente dal Presidente della Société e dal Presidente dell’Accademia.
La carica di Direttore ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

ART. 6:
Il Direttore del «Centro di studi Leon Battista Alberti» rappresenta in ogni situazione il Centro stesso ed è, de iure, membro del Consiglio di Amministrazione della Société.

ART. 7:
Il Direttore del«Centro di studi Leon Battista Alberti» si avvale, nell’esplicazione della propria attività, di una Giunta esecutiva ai cui membri vengono delegate responsabilità specifiche di settore.
I membri della Giunta esecutiva sono nominati, su indicazione del Direttore del Centro, dal Presidente della Société previo parere favorevole del Presidente dell’Accademia.
Il mandato dei membri della Giunta esecutiva scade allo scadere del mandato del Direttore del Centro ed è rinnovabile.

ART. 8:
I membri della Giunta esecutiva agiscono in accordo col Direttore del Centro. In caso di conflitto, il Direttore del Centro ha facoltà di chiederne la dimissione al Presidente della Société che provvede, se del caso, alla loro sostituzione sentito anche il parere del Presidente dell’Accademia.

ART. 9:
I membri e gli aderenti del «Centro di studi Leon Battista Alberti» sono, ipso facto, membri ed aderenti della Société.
L’iscrizione nelle liste dei membri e degli aderenti del «Centro di studi Leon Battista Alberti» è subordinata all’osservanza delle norme statutarie della Société.

ART. 10:
Per la propria attività e il proprio funzionamento, il «Centro di studi Leon Battista Alberti» ricerca ed utilizza sovvenzioni pubbliche e private, italiane e non italiane.
Allo stesso fine, il Centro gestisce i fondi e le risorse ad esso assegnate dalla Société o provenienti dalla collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.

ART. 11:
L’attività ordinaria e il funzionamento del «Centro di studi Leon Battista Alberti» non possono in alcun caso gravare sui fondi e risorse finanziarie proprie dell’Accademia.

ART. 12:
Nella fase d’avvio, e comunque per un periodo non inferiore ai cinque anni, al fine di facilitarne il consolidamento, l’Accademia si fa garante dell’esistenza del «Centro di studi Leon Battista Alberti».
Nella sua qualità di organo patrocinatore, l’Accademia consente che ad essa possano appoggiarsi senza limiti di tempo gli enti ed istituzioni pubbliche o le imprese private che destinassero al «Centro di studi Leon Battista Alberti» sovvenzioni o contributi di qualsiasi natura.

ART. 13:
I fondi e risorse eventualmente devoluti al «Centro di studi Leon Battista Alberti» per il tramite dell’Accademia saranno iscritti in una specifica rubrica del bilancio dell’Accademia stessa.
La gestione finanziaria di tali fondi è sottoposta all’approvazione del Presidente dell’Accademia.

ART. 14:
Il Direttore del «Centro di studi Leon Battista Alberti» predispone annualmente un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo del Centro stesso.
I bilanci del «Centro di studi Leon Battista Alberti», presentati annualmente al Consiglio di Amministrazione della Société, che li esamina e verifica la regolarità dei singoli atti finanziari, sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea generale della medesima Société.
I bilanci stessi sono altresì sottoposti all’esame della Presidenza dell’Accademia.

ART. 15:
Il Presidente della Société, il Direttore del Centro stesso o un loro delegato, con esclusione di ogni altra personalità, dispongono dei fondi e delle risorse del «Centro di studi Leon Battista Alberti». Essi possono impegnare tali fondi e risorse eslusivamente nell’attuazione dei programmi generali della Société e dei programmi particolari del Centro.

ART. 16:
Il «Centro di studi Leon Battista Alberti» si dota di strutture tecniche ed operative, di arredi e personale amministrativo i cui costi sono caricati sul bilancio del Centro stesso.

ART. 17:
I documenti e materiali d’ogni tipo, utili allo studio dell’opera, della vita, della famiglia e dell’ambiente albertiani, ovvero alla conoscenza della cultura del Rinascimento italiano, di cui il «Centro di studi Leon Battista Alberti» acquisisse la proprietà, il possesso o la disponibilità costituiscono il Fondo «Centro Studi L.B. Alberti».
I materiali del Fondo, debitamente catalogati, sono messi a disposizione degli studiosi e consultabili liberamente.

ART. 18:
In caso di risoluzione del legame tra l’Accademia e la Société, il materiale d’ogni tipo acquistato dal «Centro di studi Leon Battista Alberti» nonché quello depositato presso di esso o ad esso donato o affidato tramite appositi accordi o convenzioni, resta acquisito al Centro stesso e alla Société, i quali potranno liberamente disporne al fine, in particolare, di trasferirlo altrove per continuare o potenziare l’attività intrapresa.
In tal caso, l’Accademia si impegna a devolvere alla Société e al «Centro di studi Leon Battista Alberti» gli attivi finanziari del Centro stesso di cui essa conservasse la disponibilità in bilancio.

ART. 19:
In caso di scioglimento della Société, il materiale acquistato dal «Centro di studi Leon Battista Alberti» nonché quello depositato presso di esso o ad esso donato o affidato tramite appositi accordi o convenzioni, verrà, a meno di disposizioni in contrario dei medesimi accordi e convenzioni, donato o affidato all’Accademia.

Stilato in quattro copie, di cui due in lingua italiana e due in lingua francese.

A Parigi, il 22/XII/1995
A Mantova, il 30 dicembre 1995

Per la Société,                                              Per l’Accademia,
il suo Presidente                                           il suo Presidente

Prof. Francesco Furlan                                  Prof. Claudio Gallico

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