Statuto

silba-logo-con-lettere(Traduzione italiana, giuridicamente non vincolante.
Per l’originale francese si veda la pagina corrispondente)

STATUTI DELLA SOCIETÀ INTERNAZIONALE LEON BATTISTA ALBERTI

In seguito alle modifiche approvate dall’A.G. del 12 ottobre 1996

In seguito alla modifica della Sede sociale votata dal Consiglio d’amministrazione dell’8 settembre 2017

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Articolo 1 – Tra gli aderenti ai presenti statuti è fondata un’ associazione a norma della Legge del 1° luglio 1901 e del decreto del 16 agosto 1901, intitolata: SOCIETÀ internazionale Leon Battista Alberti.

Articolo 2 – Tale associazione ha per proprio fine quello di sviluppare lo studio e la diffusione dell’opera di Leon Battista Alberti nonché la conoscenza della sua famiglia, del suo ambiente intellettuale e, piú generalmente, della storia, della letteratura, della scienza e delle arti dell’Umanesimo e del Rinascimento.

Articolo 3 – Sede sociale – La sede sociale è stabilita alla MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME, Pôle Recherche et Prospective, 54 Boulevard Raspail, Paris. Potrà essere trasferita su semplice decisione del consiglio d’amministrazione.

Articolo 4 – L’associazione è composta da:
a) Membri fondatori
b) Membri onorari
c) Membri benefattori
d) Membri attivi

Articolo 5 – Ammissione – Per far parte dell’associazione è richiesto il gradimento del Comitato di presidenza che decide, in occasione d’ogni sua riunione, circa le domande d’ammissione presentate.

Articolo 6 – I membri – Sono membri fondatori coloro che hanno firmato la dichiarazione di fondazione della Società, in data 29 giugno 1995.
– Sono membri onorari coloro che si sono segnalati per meriti distinti nei confronti della Società; sono nominati dal consiglio d’amministrazione e possono essere dispensati dal pagamento della quota associativa.
– Sono membri benefattori coloro che versano una quota equivalente ad almeno venticinque volte la quota associativa annuale versata dai membri attivi, il cui ammontare è stabilito ogni anno dall’assemblea generale.
– Sono membri attivi coloro che hanno assunto l’impegno di versare una quota associativa annuale il cui ammontare è stabilito ogni anno dall’assemblea generale.

Articolo 7 – Radiazioni – La qualità di membro si perde in seguito a:
a) dimissione;
b) decesso;
c) radiazione pronunciata dal consiglio d’amministrazione per il non pagamento della quota associativa o per gravi motivi, dopo che l’interessato sia stato invitato con lettera raccomandata a presentarsi al Comitato di presidenza per fornire spiegazioni. I membri fondatori e i membri benefattori non sono passibili di radiazione.

Articolo 8 – Gli introiti dell’associazione comprendono:
1° – L’ammontare dei diritti di entrata e delle quote associative;
2° – Le sovvenzioni dello Stato, delle collettività locali e delle diverse istituzioni pubbliche o private.
3° – Le donazioni e i doni d’ogni genere.
4° – I proventi delle retribuzioni per servizi prestati nelle attività di ricerca e di informazione.
5° – Gli introiti provenienti dalle pubblicazioni dell’associazione.

Articolo 9 – Consiglio d’amministrazione – L’associazione è diretta da un consiglio d’amministrazione composto da membri eletti per 5 anni dall’assemblea generale. I membri sono rieleggibili. I membri fondatori e i membri benefattori nonché il Segretario scientifico fanno de jure parte del consiglio d’amministrazione, salvo rifiuto o dimissioni da parte loro.
Il consiglio d’amministrazione sceglie tra i propri membri, a scrutinio segreto, un Comitato di presidenza composto da:
1° – Un Presidente;
2° – Uno o piú Vicepresidenti, se opportuno;
3° – Un Segretario generale e, se del caso, un Segretario generale aggiunto;
4° – Un Tesoriere e, se del caso, dei Tesorieri aggiunti.
I membri del consiglio di amministrazione devono appartenere all’associazione a titolo di membri fondatori, di membri benefattori o di membri onorari. I direttori, responsabili o rappresentati accreditati delle sezioni nazionali, regionali o locali della Società, nonché i rappresentanti accreditati delle università, dei centri di ricerca e delle istituzioni culturali, scientifiche o altro con le quali la Società ha firmato delle convenzioni o dei contratti, o stipulato degli accordi di cooperazione o di collaborazione, possono altresí essere ammessi al consiglio d’amministrazione. In tal caso, fanno parte del consiglio in quanto tali; vi accedono in virtú di esplicite clausole delle convenzioni, dei contratti o accordi firmati, o sono nominati dal presidente o dal consiglio stesso; cessano de jure di farne parte quando vengono sostituiti nella loro funzione d’origine o allo scadere delle convenzioni, dei contratti o accordi firmati con la Società.

Articolo 10 – Riunione del consiglio d’amministrazione – Il consiglio d’amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del presidente. Le decisioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità, il voto del presidente è preponderante.
I membri del consiglio che, senza giustificazione, non abbiano assistito a tre riunioni consecutive potranno essere considerati dimissionarî. Non può far parte del consiglio chi non abbia raggiunto la maggiore età.

Articolo 11 – Consiglio scientifico – Il Comitato di presidenza del consiglio d’amministrazione è assistito nelle sue attività da un consiglio scientifico composto da membri nominati dal presidente o eletti a maggioranza semplice dal consiglio scientifico stesso. Le competenze del consiglio scientifico possono essere determinate o precisate dal regolamento interno della Società. La radiazione di un membro del consiglio scientifico è pronunciata dal presidente su proposta del consiglio scientifico.
Il consiglio sceglie fra i suoi membri, a scrutinio segreto:
– un Segretario scientifico
– uno o piú Segretari scientifici aggiunti.
Il Segretario scientifico e i Segretari scientifici aggiunti sono nominati per un periodo di cinque anni.

Articolo 12 – Riunione del consiglio scientifico – Il consiglio scientifico si riunisce su convocazione del presidente o su domanda del Segretario scientifico o della maggioranza dei suoi membri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato, in linea di massima il Segretario scientifico.

Articolo 13 – Il Presidente, eventualmente su proposta del consiglio scientifico, può nominare uno o piú Presidenti onorari della Società, fermo restando che tale distinzione è meramente onorifica.

Articolo 14 – Assemblea generale ordinaria – L’assemblea generale ordinaria comprende tutti i membri dell’associazione a qualunque titolo vi aderiscano. Essa si riunisce ogni anno, in linea di massima nel primo trimestre dell’anno accademico. I membri dell’associazione vi sono convocati almeno quindici giorni prima della data stabilita. L’ordine del giorno è indicato nella convocazione.
Il Presidente, assistito dai membri del consiglio d’amministrazione, stabilisce l’ordine del giorno, presiede l’assemblea ed espone il bilancio morale dell’associazione.
Il Tesoriere rende conto della propria gestione e sottopone i bilanci all’approvazione dell’assemblea.
Esaurito l’ordine del giorno, si procede alla sostituzione, a scrutinio segreto, dei membri uscenti del consiglio d’amministrazione.
Potranno essere trattate, nel corso dell’assemblea generale, solo le questioni messe all’ordine del giorno.

Articolo 15 – Assemblea generale straordinaria – Se opportuno, il Presidente può convocare un’assemblea generale straordinaria nelle forme previste dall’articolo 14. In tal caso, i membri vengono convocati dal consiglio d’amministrazione.

Articolo 16 – Delle sezioni nazionali, regionali o locali della Società possono essere create in ogni paese per iniziativa di membri della Società agenti su mandato del Presidente, o di personalità esterne alla Società che desiderano aderirvi. Un regolamento di sezione annesso al regolamento interno della Società viene in tal caso redatto allo scopo di stabilire le regole di gestione e di funzionamento della sezione, di determinarne l’azione specifica e di precisare le condizioni, la natura e i limiti della sua partecipazione all’azione generale della Società. Tale regolamento, redatto dal consiglio d’amministrazione o in accordo con esso, è sottoposto all’approvazione dell’assemblea generale.
Dovendo in linea di massima assumere l’onere finanziario delle proprie attività, ogni sezione della Società può stabilire quote associative supplementari per i membri diretttamente ad essa legati. Non potendo in alcun caso contrastare con gli scopi della Società, le attività delle diverse sezioni sono sottoposte preliminarmente all’accordo del consiglio d’amministrazione o del Presidente e all’approvazione a posteriori dell’assemblea generale.

Articolo 17 – Delle convenzioni, dei contratti o accordi possono essere firmati con qualsiasi istituzione culturale o scientifica e con qualsiasi editore o organismo di diffusione allo scopo di accrescere i mezzi d’azione della Società e di rendere tale azione piú efficace.

Articolo 18 – Regolamento interno – Un regolamento interno può essere redatto dal consiglio d’amministrazione che lo sottopone in tal caso all’approvazione dell’assemblea generale.
Tale eventuale regolamento è destinato a precisare quanto non previsto dagli statuti, in particolare quanto riguarda l’amministrazione interna dell’associazione.

Articolo 19 – Scioglimento – In caso di scioglimento pronunciato dai due terzi almeno dei membri presenti all’assemblea generale, uno o piú liquidatori sono nominati da quest’ultima e l’attivo, se del caso, è devoluto a norma dell’articolo 9 della legge del 1° luglio 1901 e dell decreto del 16 agosto 1901.

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